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27 Marzo 2008

OPERATIVE LE NUOVE NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI

"Da oggi entra in vigore il nuovo Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
D'ora in poi, i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti negli edifici dovranno essere affidati esclusivamente ad imprese abilitate.
Entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, deve essere consegnata al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto. La stessa documentazione deve essere consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata.
Queste nuove regole si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
Se non viene presentata la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua sospende la fornitura.
Queste sono alcune delle novità contenute nel Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici in vigore dal 27 marzo 2008.

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.
Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
Il  decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura."

DOCUMENTI DA SCARICARE

Decreto sulla sicurezza degli impianti
allegato 1
allegato 2
Chiarimenti sulla documentazione Art. 13 (a cura del ministero dello Sviluppo economico)


Fonte: www.governo.it




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